Credito d’imposta per attività di ricerca:pubblicato il regolamento
MSE: pubblicato il regolamento sul credito di imposta alla ricerca e sviluppo. Il testo del Regolamento ministeriale viene di seguito pubblicato dopo la registrazione ad opera della Corte dei Conti avvenuta il giorno 14 Aprile 2008. Il testo ufficiale sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale.
Oggetto
1. Con il presente decreto sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti e della loro coerenza con la disciplina comunitaria.Attività ammissibili
1. Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, sono ammissibili al credito d’imposta di cui ai commi 280 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo é necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione é troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosଠgenerati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività , escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).
Costi ammissibili
1. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta, i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
f) le spese generali;
g) i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.
Procedure di comunicazione
1. L’impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali é stato determinato l’importo del credito d’imposta.
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