europacalabria.eu

cresce la Calabria, cresce l’Europa

  • Home
  • Collabora
  • Contatti
  • Il libro
  • Pon e PoIn 2007-2013
  • Por Calabria 2007-2013
  • Presentazione
  • PROMO

Iscrivi la tua e-mail

Sviluppo Locale: arrivano i GECT

Scritto da euronets
March 27, 2007

La nuova programmazione comunitaria ha apportato varie novità . 

Tra queste, di sicuro interesse per la sua novità , vi ¨ la creazione di un nuovo strumento, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), che HA un proprio regolamento istitutivo (scaricabile in fondo alla pagina) e dei compiti specifici nella promozione dello sviluppo locale attraverso le risorse finanziarie cosiddette strutturali provenienti dai bilanci comunitari.

Attraverso questo nuovo strumento gli enti locali e quindi  anche i comuni, costituendo un GECT insieme ad altri enti locali di altri paesi, potranno gestire direttamente interventi finanziati dalla Comunità  Europea,

displayimageservlet.jpg

Il legislatore comunitario riconosce, inoltre, che gli strumenti già  esistenti, quali il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)[3], si sono rivelati, nel periodo di programmazione in corso, poco adatti a gestire progetti integrati di cooperazione nell’ambito dei Fondi Strutturali e che, avendo aumentato gli stanziamenti relativi agli stessi fondi per il prossimo periodo, risulta necessaria la creazione di soggetti dotati di

…………continua

autonoma personalità  giuridica che possano operare uniformemente in tutta l’UE per la gestione di interventi di sviluppo locale (sostenuti o meno da risorse comunitarie) catalizzando i differenti protagonisti del territorio.

Tali soggetti sono i GECT che, da regolamento, devono avere la facoltà  di attuare programmi di cooperazione territoriale con o senza intervento finanziario della Comunità , devono dotarsi di propri statuti e regolamenti di funzionamento in ossequio alle normative vigenti, devono avere una autonomia di bilancio e, conseguentemente, una propria responsabilità  finanziaria per le azioni condotte.

Nei considerando del regolamento, si precisa ulteriormente che la cooperazione territoriale si attua in maniera conforme ai principi di sussidiarietà  e proporzionalità  cosଠcome enunciati dall’art.5 del Trattato istitutivo della Comunità  Europea[4] e si conclude non escludendo la possibilità  di far partecipare ad un GECT entità  territoriali di Paesi terzi, aspetto di non secondaria importanza valutando l’enorme estensione dei confini terrestri e marini dell’Europa a 25 e il numero e l’interesse dei Paesi non membri circumvicini ad avviare progetti di sviluppo in sinergia con enti locali europei.

Passando, dunque, al testo del dispositivo del regolamento vediamo che all’art.1 si prevede che il GECT può essere costituito sul territorio della Comunità  con l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, transnazionale e/o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

Si stabilisce pure che il GECT é dotato di personalità  giuridica e, in ogni Stato membro, deve godere della più ampia capacità  riconosciuta alle persone giuridiche: si ha dunque un conferimento generale di capacità  da parte del diritto comunitario ed un rinvio ai singoli ordinamenti nazionali per ampliare il più possibile tale capacità .

L’art.1 bis, invece, specifica quale sia il diritto applicabile al nuovo soggetto stabilendo una precisa gerarchia che vede al primo posto le disposizioni del regolamento che stiamo esaminando, a seguire le convenzioni e gli statuti adottati dal GECT, per le materie non ricomprese il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede. Lo ius loci disciplinerà  pure la regolarità  degli atti del Gruppo.

All’art.2 si prevedono invece le tipologie di soggetti che, entro i limiti delle proprie competenze ai sensi della legislazione nazionale, possono costituire un GECT e, nello specifico, si tratta di:

Stati membri,

  enti regionali,

  enti locali,

Organismi di diritto pubblico,

 associazioni già  esistenti tra soggetti come sopra indicati.

Inoltre, per sottolineare ulteriormente il carattere della transnazionalità  e il superiore interesse comunitario, si dispone che il GECT debba essere composto da membri di almeno due Stati appartenenti all’UE.

Procedendo all’art.3, vengono esposte le procedure per l’istituzione di un GECT e si stabilisce che la decisione é adottata su iniziativa dei membri che notificano al proprio Stato membro l’intenzione di partecipare ad un GECT e gli inviano in copia gli atti costitutivi (convenzioni e statuti); a questo punto, lo Stato membro approva tale partecipazione o, se del caso, vi si oppone[5].

Con l’art.3 bis si stabilisce che gli statuti dei GECT debbano essere registrati e/o pubblicati secondo le disposizioni vigenti nello Stato in cui hanno la sede sociale e l’ottenimento della personalità  giuridica si avrà  dalla prima delle due date. Inoltre, entro dieci giorni dalla registrazione e/o pubblicazione nazionale, si dovrà  procedere alla richiesta di pubblicazione di un avviso di avvenuta costituzione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

L’art.3 ter prevede compiutamente che i controlli sulla gestione dei fondi pubblici da parte del GECT siano organizzati dalle competenti autorità  dello Stato in cui si trova la sede del Gruppo, eventualmente prevedendo le modalità  di partecipazione alla vigilanza delle omologhe autorità  degli altri Stati. Detti controlli saranno comunque effettuati conformemente alle norme di audit internazionalmente riconosciute e al diritto comunitario vigente.

Per quanto attiene ai compiti del GECT, l’art.4 stabilisce che questi debbano essere conformi al regolamento e stabiliti nella convenzione approvata dai suoi membri, e si limitano all’attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità  Europea a titolo dei Fondi Strutturali o, senza finanziamento, nei limiti di quanto disposto all’art.1.

L’art.5 enuncia i contenuti della convenzione che, precisa, deve essere adottata all’unanimità  dei suoi membri. Debbono essere indicati:

-          denominazione e sede sociale;

-          territorio in cui può agire;

-          obiettivi, compiti, durata e modalità  di scioglimento;

-          elenco dei membri;

-          diritto applicabile;

-          modalità  di riconoscimento reciproco (e di controllo finanziario);

-          procedure di modifica della convenzione.

Il seguente art.6 dispone, invece, quali siano i contenuti dello statuto (anch’esso adottato all’unanimità ):

-          organi sociali (composizione e funzionamento);

-          procedure decisionali;

-          lingue di lavoro;

-          rapporti di lavoro;

-          partecipazione finanziaria dei membri;

-          responsabilità  dei membri;

-          audit esterno;

-          procedure di modifica dello statuto.

Se l’enunciazione degli artt.5 e 6 rimane sul vago circa le tipologie di organi di cui dotare il Gruppo, lasciando alle tradizioni giuridiche nazionali la scelta, l’art.7 puntualizza che vi devono essere “almenoâ” un’assemblea costituita da tutti i rappresentanti dei membri (organo democratico ad intra) e un direttore che agisca in nome e per conto del GECT (organo rappresentativo ad extra).

Per quanto riguarda l’autonomia di bilancio, l’art.8 dispone che il GECT rediga un bilancio annuale, adottato dall’assemblea e contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa. La legge regolante la stesura del bilancio é quella del Paese della sede sociale.

Il successivo art.8 bis prevede le modalità  di liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti e responsabilità  del GECT e dei suoi membri, indicando la legge dello Stato della sede quale applicabile nei casi di specie e disponendo, comunque, una solidarietà  pro-quota tra i membri qualora il GECT risultasse incapace di far fronte alle obbligazioni contratte. Alcuni membri possono, in forza della loro natura giuridica, aderire al GECT nella forma della responsabilità  limitata: in questi casi, anche il GECT assume, nella sua denominazione, la formula “a responsabilità  limitataâ” a tutela dei terzi.

La contrarietà  all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla salute o moralità  pubbliche, o all’interesse pubblico di uno Stato membro possono portare a vietare le attività  del GECT sul territorio dello stesso (ex art.9), anche se tale decisione deve poter formare oggetto di ricorso dinanzi ad una autorità  giudiziaria indipendente dello Stato membro (ex art.10 bis).

Lart.10 prevede le modalità  di scioglimento del Gruppo in seguito a liquidazione coatta disposta dalle competenti autorità  dello Stato della sede.

Agli artt.11, 11 bis e 11 ter, da ultimo, si prevedono gli obblighi in capo agli Stati membri per dare attuazione a quanto previsto dal regolamento e in capo alle istituzioni comunitarie per verificare in itinere l’efficacia del nuovo strumento.

A questo punto, a noi resta solo di augurare al GECT un successo maggiore di quello avuto dal suo fratello maggiore (il GEIE), e ci vuole poco, e agli operatori presenti sul territorio (enti pubblici, enti locali, amministratori, in Italia e fuori) di saper cogliere tutte le opportunità  che dall’Europa vengono poste a loro disposizione per sostenere lo sviluppo economico e sociale.

pdf.png regolamento_gect.pdf

Europa, finanziamenti comunitari, Proposte e Idee, Sviluppo

Articoli correlati

  • 30 March , 2007 -- Jeremie: una nuova opportunità  di finanziamento per le PMI
  • 27 March , 2007 -- Opportunità  di finanziamento dall’Unione Europea: Programma quadro per l’Innovazione e la Competitività  (PIC)
  • 26 March , 2007 -- Il 30 marzo Seminario VII programma quadro : Marie Curie
  • 5 July , 2008 -- L’unione Europa parte dalle piccole imprese
  • 9 May , 2008 -- Bozza della guida sui sui finanziamenti dell’UE per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

Se trovi interessante questo artiolo, puoi lasciare un commento o sottoscrivere il feed per leggere i prossimi articoli sul tuo feed reader.

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)


Cerca

Archivi

  • September 2011
  • February 2010
  • November 2009
  • October 2009
  • September 2009
  • May 2009
  • February 2009
  • October 2008
  • September 2008
  • July 2008
  • June 2008
  • May 2008
  • April 2008
  • March 2008
  • February 2008
  • January 2008
  • December 2007
  • November 2007
  • September 2007
  • July 2007
  • June 2007
  • May 2007
  • April 2007
  • March 2007
  • February 2007

Categorie

  • Aziende
  • Bandi
  • catanzaro
  • Cosenza
  • Crotone
  • Europa
  • Eventi
  • finanziamenti comunitari
  • Ministeri
  • Network
  • pmi
  • POI
  • PON
  • Por Calabria 2007-2013
  • Proposte e Idee
  • Reggio Calabria
  • Regione Calabria
  • Ricerca e Innovazione
  • Ricerca Partners
  • Sviluppo
  • Top e Flop
  • Truffe
  • Uncategorized
  • Vibo Valentia
  • Post Recenti

    • Mario Occhiuto
    • Prepariamo il Tartufo di Pizzo a Casa
    • Gli ex fumatori sono vincenti
    • Avviate le procedure per i 6.000 tirocini retribuiti al Sud
    • Finanziamenti per veri talenti: un concorso da Unicredit
    • Alla Calabria 80 milioni per progetti di ricerca industriale
    • Imprese start-up: 55 milioni per progetti di innovazione
  • Libro

    POR PON POIN: Quanti miliardi di euro pioveranno in Calabria nei prossimi anni? E' uscito il mio libro "Innovare la Calabria" edito dalla casa editrice Uniservice

    a8d81b00d83dacd21f4f8286ce384a1c.jpg

    Innovare la Calabria, Paolo Spadafora, Euro. 12,00 Ordina da IBS Italia

  •  Leggi nel tuo reader

    AddThis Social Bookmark Button AddThis Feed Button
  • Translator

    Italiano flagInglese flag
    Russo flag 
    By N2H

Powered by Wordpress | WP Premium theme by WP Remix
Copyright 2007-08 Paolo Spadafora europacalabria.eu. All rights reserved